In breve: Con la sentenza n. 174/2026, depositata il 22 ottobre, la Corte Costituzionale ha stabilito che i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 in imprese di dimensioni ridotte hanno diritto alla tutela indennitaria maggiorata, precedentemente riservata alle sole imprese più strutturate. L’indennità per licenziamento illegittimo può ora superare le sei mensilità, fino a un massimo di dieci o di quattordici mensilità, in base all’anzianità del lavoratore interessato.
Quadro normativo: tutele diverse contro il licenziamento illegittimo
In Italia esistono due regimi diversi per il licenziamento illegittimo, a seconda delle dimensioni dell’azienda. Per le imprese più grandi — con più di quindici dipendenti nella stessa sede o nello stesso comune, oppure più di sessanta in totale — a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del licenziamento, è prevista l’applicazione della sanzione della reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, secondo l’art. 18 L. n. 300/1970 (cosiddetto “Statuto dei Lavoratori”). Le imprese più piccole, invece, al posto della reintegra possono optare per il versamento, a favore del lavoratore illegittimamente licenziato, di un’indennità economica, il cui importo varia all’interno di una forcella fissata dalla legge (art. 8 della legge n. 604/1966).
Sempre con riferimento alle piccole aziende, il valore di tale indennità economica, prima della sentenza della Corte Costituzionale in esame, variava in base alle dimensioni complessive datoriali. Secondo l’art. 8 della legge n. 604/1966, infatti, il valore massimo dell’indennità economica poteva arrivare fino a 10 o 14 mensilità, in base all’anzianità del lavoratore, solo per i datori che avevano un organico complessivo, sommando tutte le unità, superiore a quindici dipendenti. Per le aziende più piccole, con un organico complessivo pari o inferiore a quindici dipendenti, invece, il tetto massimo dell’indennità economica era pari a sei mensilità, indipendentemente dall’anzianità del lavoratore licenziato.
Così, ad esempio, prima dell’intervento dei Giudici Costituzionali, un’azienda con quattro sedi da otto dipendenti ciascuna (trentadue in totale), non raggiungeva i requisiti dimensionali per la tutela reintegratoria dello Statuto dei Lavoratori ma, avendo un organico complessivo di trentadue dipendenti, rischiava una condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria fino a 10 o 14 mensilità in base all’anzianità del dipendente illegittimamente licenziato. Un datore di lavoro con un’unica sede di dieci dipendenti, invece, rischiava di dover pagare, al massimo, 6 mensilità.
La questione di illegittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Livorno
Il caso oggetto di accertamento riguardava il licenziamento disciplinare di un’assistente sanitaria di uno studio odontoiatrico con meno di quindici dipendenti complessivi, assunta nel 2003. Il Giudice del lavoro, accertati vizi gravi dell’atto espulsivo (tra cui il difetto di contestazione preventiva e la mancata prova del fatto contestato) riteneva il tetto massimo di sei mensilità inadeguato a garantire una sanzione dissuasiva, e sollevava questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 4, 35, 41 e 117 Cost., in relazione all’art. 24 della Carta sociale europea, richiamando il precedente della sentenza n. 118/2025, con cui la Consulta aveva già eliminato un tetto analogo per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 nelle piccole imprese. Il giudice chiedeva che il tetto generale di sei mensilità fosse elevato a dodici.
La decisione: rimosso il requisito occupazionale, non il tetto base
La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di incostituzionalità in esame, ma ha scelto una soluzione più circoscritta rispetto a quella proposta dal Tribunale rimettente. Non ha toccato la forbice base di 2,5-6 mensilità, né l’ha elevata a dodici come richiesto. Ha invece dichiarato incostituzionale l’art. 8 della L. n. 604/1966 limitatamente alle parole «se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro» che riservava la maggiorazione (fino a 10 o 14 mensilità) solo ai datori con organico complessivo superiore a quindici dipendenti.
Secondo i Giudici Costituzionali, infatti, l’indennità deve permettere una «personalizzazione del danno subito dal lavoratore». Una forbice ridotta, quale quella da 2,5 fino a 6 mensilità, secondo la Corte, «comprime eccessivamente l’ammontare dell’indennità», anche «in presenza di licenziamenti viziati dalle più gravi forme di illegittimità» e si traduce in una liquidazione «standardizzata», «inidonea a rispecchiare la specificità del caso concreto»; risultando inefficace rispetto alla necessaria «funzione deterrente».
Le implicazioni pratiche
Per effetto della sentenza, anche i datori di lavoro con organico complessivo pari o inferiore a quindici dipendenti rischiano oggi un’indennità fino a 10 o 14 mensilità in caso di licenziamento illegittimo di un lavoratore assunto prima del 7 marzo 2015, se questi vanta un’anzianità di servizio superiore, rispettivamente, a dieci o vent’anni.
Si precisa che l’indennità cresce con l’anzianità del lavoratore e si tratta di un tetto massimo, non un importo automatico. Spetterà al Giudice determinare l’importo sanzionatorio, caso per caso, in base a numero dei dipendenti, dimensioni dell’azienda, anzianità e comportamento delle parti.
Per le piccole imprese con dipendenti “storici” è quindi opportuno rivalutare il rischio economico connesso a eventuali recessi, soprattutto in presenza di vizi procedurali o sostanziali dell’atto di licenziamento.
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