In breve: A pochi mesi dall’approvazione delle Linee guida ANAC sui canali interni di segnalazione (avvenuta con delibera n. 478 del 26 novembre 2025, pubbl. in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2025) arrivano i primi provvedimenti sanzionatori: 15.000 euro a testa per i membri dell’Organo di Gestione della segnalazione per violazione della riservatezza del segnalante (delibera n. 344/2026) e 10.000 euro per ritorsione verso l’autore della segnalazione (delibera n. 348/2026).
Le nuove Linee guida sui canali interni di segnalazione, approvate dall’ANAC con la delibera n. 478 del 26 novembre 2025, integrano — senza sostituirle — le Linee guida del 2023 sulle segnalazioni esterne. Per le aziende, pubbliche e private, che hanno già adottato un canale whistleblowing ai sensi del d.lgs. n. 24/2023, è il momento di verificarne la conformità: lo confermano anche i primi provvedimenti sanzionatori pubblicati dall’Autorità nell’ottobre 2026.
Le principali novità
La Le Linee guida chiariscono alcuni punti rimasti finora incerti. La consultazione delle organizzazioni sindacali, da effettuare prima dell’adozione dell’atto organizzativo o del Modello 231 e da ripetere in caso di modifiche sostanziali, ha natura informativa, ma la sua omissione rende la procedura non conforme. Sul piano operativo, il canale deve consentire sia la segnalazione scritta sia quella orale, lasciando al segnalante la scelta tra le due modalità: per lo scritto sono raccomandate piattaforme informatiche con cifratura, mentre la posta elettronica ordinaria è generalmente considerata inadeguata; per l’orale sono previste linee telefoniche dedicate, messaggistica vocale o un incontro diretto, con verbale verificabile dal segnalante.
Il ruolo del gestore e le sanzioni
Il gestore delle segnalazioni deve essere autonomo e imparziale: le Linee guida raccomandano di non farlo coincidere con il responsabile della protezione dei dati negli enti di maggiori dimensioni e impongono la nomina di un sostituto in caso di assenza superiore a sette giorni. Le sanzioni, da 10.000 a 50.000 euro, si applicano in caso di ritorsioni, ostacoli alla segnalazione, violazione della riservatezza, mancata attivazione dei canali o adozione di procedure non conformi, e colpiscono i singoli componenti dell’organo responsabile — di gestione o di indirizzo, a seconda del ruolo concretamente svolto — non l’ente in quanto tale; al segnalante che perde le tutele per mala fede si applica invece una sanzione da 500 a 2.500 euro.
Le prime sanzioni applicative
Le nuove regole trovano già riscontro nella prassi.
Con la delibera n. 344 del 9 settembre 2026, pubblicata il 6 ottobre, l’ANAC ha sanzionato con 15.000 euro ciascuno dei tre componenti dell’organo di gestione delle segnalazioni di una società privata per violazione della riservatezza dell’identità del segnalante (art. 12 e art. 21, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 24/2023). Secondo l’Autorità l’illecito si configura anche senza la rivelazione esplicita del nome, se le informazioni raccolte nel corso dell’istruttoria — unite a elementi di contesto già noti agli interlocutori — rendono il segnalante riconoscibile anche solo indirettamente.
Nella stessa delibera l’ANAC ha colto l’occasione per precisare l’ambito soggettivo della tutela, richiamando alcuni recenti orientamenti di merito (Trib. Catania n. 1391/2026; TAR Lazio, sez. I quater, n. 7507/2026). Come ribadito dall’Autorità, la finalità di tutela dell’interesse pubblico che giustifica la protezione del segnalante può coesistere con altri interessi, anche personali, mentre la tutela va esclusa quando il whistleblowing è utilizzato per scopi esclusivamente personali o per contestazioni e rivendicazioni lavorative nei confronti dei superiori (art. 1, comma 2, lett. a, d.lgs. n. 24/2023), oppure quando sia stata accertata, in sede penale o civile, la responsabilità per calunnia o diffamazione (art. 16, comma 3, d.lgs. n. 24/2023).
Con la delibera n. 348 del 15 settembre 2026 l’ANAC ha invece sanzionato, con 10.000 euro, il responsabile della prevenzione della corruzione di un ente pubblico, per due provvedimenti disciplinari rivelatisi ritorsivi nei confronti di un dipendente segnalante e successivamente annullati in sede giudiziale: la sola vicinanza temporale tra segnalazione e sanzione non prova la ritorsione, ma l’amministrazione deve comunque dimostrare ragioni autonome ed effettive, estranee alla segnalazione.
Le implicazioni pratiche
Le aziende che hanno già un canale attivo devono rivedere la procedura alla luce delle nuove indicazioni: consultazione sindacale documentata, doppio canale scritto/orale, individuazione formale del gestore e di eventuali sostituti, e coordinamento con il Modello 231, per cui le Linee guida raccomandano un canale unico pur mantenendo distinto il flusso informativo verso l’Organismo di Vigilanza. Per i gruppi societari resta ammessa la condivisione del canale entro una media di 249 dipendenti, oltre la quale è necessaria l’esternalizzazione della gestione.
I primi casi sanzionati ricordano inoltre che chi gestisce le segnalazioni risponde personalmente: conviene quindi formare adeguatamente i gestori, anche sulle strategie di conduzione delle istruttorie.
Per una verifica di conformità del canale di segnalazione interna alle nuove Linee guida ANAC, è possibile contattare lo Studio SaF Legal.

