Da collaborazione a lavoro subordinato: la Cassazione esclude il tetto al risarcimento

In breve: Con la sentenza n. 24479/2026 la Cassazione chiarisce che la riqualificazione di una collaborazione ai sensi dell’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 non equivale a una conversione del contratto a termine: non si applica il tetto risarcitorio forfettario oggi previsto dall’art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 (già art. 32, comma 5, l. n. 183/2010).

Con la sentenza n. 24479/2026 la Corte di Cassazione è tornata su una questione controversa: se il risarcimento dovuto al lavoratore, quando un giudice riqualifica come subordinato un rapporto instaurato come collaborazione a progetto o co.co.co., sia soggetto al tetto forfettario previsto per i contratti a termine, oppure corrisponda alle differenze retributive integrali.

Due norme, due fattispecie diverse

L’art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015 — norma oggi vigente, che ha sostituito l’abrogato art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010 — disciplina il risarcimento dovuto quando un contratto a tempo determinato viene dichiarato nullo nella clausola di apposizione del termine: quella clausola viene sostituita dal regime legale ai sensi dell’art. 1419, comma 2, c.c., il rapporto si trasforma a tempo indeterminato e il danno è liquidato in via forfettaria, tra 2,5 e 12 mensilità (dal 2024, con il d.l. n. 131/2024 conv. l. n. 166/2024, questo tetto massimo non è più invalicabile se il lavoratore prova un danno maggiore). L’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 riguarda invece l’ipotesi diversa in cui un contratto di collaborazione a progetto, stipulato ai sensi dell’art. 61 dello stesso decreto — disciplina anch’essa abrogata dal 2015, ma applicabile alle collaborazioni sorte prima del 25 giugno 2015, come quella decisa nella sentenza in commento — si sia svolto sin dall’origine con le modalità proprie del lavoro subordinato: qui il giudice non sostituisce una clausola nulla, ma accerta la vera natura, da sempre subordinata, del rapporto.

Il principio della Cassazione

Per la Corte le due fattispecie non sono assimilabili: la riqualificazione ex art. 69, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 non integra una conversione del contratto a termine rilevante ai fini del tetto forfettario, perché l’accertamento della subordinazione non consegue alla nullità di una clausola e alla sua sostituzione con il regime legale, ma alla riqualificazione giudiziale del rapporto in base alle sue concrete modalità di esecuzione. Ne consegue che al lavoratore spettano le differenze retributive integrali maturate durante il rapporto — senza alcun tetto massimo, né allora né oggi — non il risarcimento forfettario, seppur al netto di quanto già corrisposto come collaboratore.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità non era univoca: un primo orientamento (Cass. nn. 24100/2019, 28294/2019, 5040/2020, 10157/2021, 4211/2023) applicava il tetto forfettario anche alla riqualificazione; un secondo (Cass. nn. 18210/2024, 22875/2024, 20333/2025) lo escludeva. La n. 24479/2026 aderisce a quest’ultimo indirizzo, componendo il contrasto.

Le implicazioni pratiche

Il rischio economico cui sono esposte le aziende in caso di contenzioso sulla natura delle collaborazioni co.co.co. non ha più un  tetto massimo, ma corrisponde alle differenze retributive integrali maturate nel corso del rapporto. Le aziende quindi devono sempre prestare attenzione a che le modalità di esecuzione dei rapporti di collaborazione siano coerenti con la natura autonoma dichiarata nel contratto.


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