Licenziamento comunicato via e-mail ordinaria: per la Cassazione può essere valido

In breve: Con l’ordinanza n. 13731/2026 la Cassazione torna sulla distinzione tra validità ed efficacia del licenziamento: se il lavoratore riceve e legge la comunicazione, il mezzo usato per trasmetterla non ne compromette di per sé la validità, salvo diversa previsione del CCNL applicato.

Con l’ordinanza n. 13731/2026 la Corte di Cassazione si è espressa sulle modalità con cui il licenziamento può essere portato a conoscenza del lavoratore, ridimensionando alcune rigidità formali diffuse nella prassi e richiamando una distinzione centrale nel diritto del lavoro: quella tra validità ed efficacia dell’atto recettizio.

Validità ed efficacia: due piani distinti

La validità riguarda la struttura dell’atto e la sua conformità alla legge: per licenziare è sufficiente la forma scritta, come previsto dall’art. 2 della legge n. 604/1966. L’efficacia riguarda invece la capacità dell’atto di produrre effetti giuridici pratici e, nel caso del licenziamento, di determinare l’interruzione del rapporto di lavoro. Salvo diversa ed espressa previsione, il CCNL applicato disciplina di norma soltanto il canale attraverso cui l’atto deve raggiungere il destinatario per produrre i suoi effetti — imponendo, ad esempio, l’uso della PEC o della raccomandata.

Il principio della Cassazione

Se l’obiettivo è raggiunto, il mezzo utilizzato perde rilievo: se il lavoratore ha ricevuto la mail e l’ha letta — senza contestarne la ricezione — il licenziamento è efficace. La sostanza prevale sulla forma.

L’unica eccezione riguarda il caso in cui il CCNL applicato preveda espressamente la nullità assoluta dell’atto trasmesso con un mezzo diverso dalla PEC: in tale ipotesi lo scenario cambia e la clausola collettiva torna a essere vincolante.

Le implicazioni pratiche

La Cassazione apre quindi alla comunicazione del recesso tramite strumenti informali, ma il vero terreno di confronto in giudizio resta la prova: per il datore di lavoro sarà decisivo dimostrare che il dipendente abbia effettivamente ricevuto e letto l’atto. In quest’ottica, l’utilizzo di strumenti tracciati resta la scelta più prudente, pur non essendo più, sul piano della validità, l’unica via legalmente percorribile.

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